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Unioni civili

A partire dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge Cirinnà che ha riconosciuto diritti e doveri alle coppie gay, con le unioni civili, e alle coppie di fatto, con le convivenze.

I sindaci sono chiamati a celebrare questi nuovi istituti che sono regolamentati in maniera differente.

Di seguito il testo della legge nei suoi punti fondamentali.

Costituzione dell’unione civile – Viene formalizzata di fronte all’ufficiale di stato civile; è richiesta la presenza di due testimoni. L’atto viene registrato nell’archivio dello stato civile.

Cognome: le parti, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro.

Obblighi reciproci: assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Non è previsto il vincolo di fedeltà.

Vita familiare: le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune.

Regime patrimoniale: il regime ordinario è la comunione dei beni, a meno che le parti decidano una diversa convenzione.

Pensione, eredità e fine di trattamento rapporto: pensione di reversibilità e Tfr spettano al partner dell’unione. Per la successione: al partner superstite va la “legittima”, ovvero il 50%, il restante agli eventuali figli.

Scioglimento: si applicano le norme della legge sul divorzio, ma non è obbligatorio il periodo di separazione.

Adozioni: è esclusa l’adozione legittimante. Nel testo c’è la dicitura “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti”. Alcuni tribunali hanno concesso la stepchild adoption.

Convivenze di fatto: sono quelle tra “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner in carcere e in ospedale e possono essere designati a decidere al posto dell’altro in caso di malattia e donazione organi.

unioni civiliCasa: in caso di morte di uno dei partner, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto è proprietario della casa, il convivente ha diritto di continuare a viverci tra i due e i cinque anni. La convivenza è titolo per le graduatorie per le case popolari.

Alimenti: in caso di cessazione della convivenza, “il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro gli alimenti qualora versi in stato di bisogno”.

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