La principale fonte del sistema tributario del nostro Paese è sicuramente la Carta costituzionale; in essa si specifica chiaramente che i prelievi di ricchezza nei confronti dei cittadini possono essere fatti soltanto a seguito di una disposizione di legge. Nello specifico, gli articoli della nostra Costituzione che riguardano i tributi sono il 23, il 53, il 75 e l’81.
L’articolo 23 specifica che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta al cittadino se non in base alla legge; è così che i padri costituenti hanno fissato il cosiddetto principio della riserva di legge per quanto riguarda l’istituzione delle entrate tributarie. È però previsto che i dettagli delle imposte stabilite con una norma legislativa siano disciplinate da fonti normative secondarie (per esempio da regolamenti emanati dal Governo del Paese).
L’articolo 53 specifica che tutti i residenti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (principio della capacità contributiva) e che il sistema tributario è informato a criteri di progressività (principio della progressività delle imposte).
Nell’articolo 75 si specifica che non è ammesso il referendum abrogativo per le leggi tributarie e di bilancio; il motivo di questa disposizione costituzionale è evidente; se i cittadini potessero abolire le imposte tramite voto referendario, si potrebbe arrivare al paradosso di uno Stato senza alcuna entrata.
L’articolo 81 stabilisce che con la legge di approvazione del bilancio non è possibile stabilire nuovi tributi e nuove spese. È necessaria quindi una legge finanziaria per effettuare variazioni a entrate e spese ritenute necessarie per il conseguimento degli obbiettivi di politica economica.
Essenzialmente, le fonti normative in materia tributaria possono essere suddivise in tre gradi; fonte di primo grado è la Carta costituzionale; fonti di secondo grado sono le leggi ordinarie, i decreti legge, i decreti legislativi, le disposizioni della Comunità Europea e le leggi regionali; fonti di terzo grado sono i regolamenti.
Si possono a questo punto riassumere i più importanti principi relativi alle imposte:
principio della capacità contributiva (idoneità economica del soggetto a concorrere alle spese pubbliche, che si esprime attraverso indici economicamente valutabili);
principio della progressività delle imposte (il contributo complessivo del singolo contribuente alle spese pubbliche deve aumentare in modo più che proporzionale rispetto all’incremento della ricchezza posseduta);
principio della riserva di legge (le imposte possono essere istituite soltanto con apposite norme di legge);
principi della generalità e dell’uniformità (tutti i soggetti con capacità contributiva devono pagare le imposte e, a parità di reddito, in modo paritario, fatte salve eccezioni -le cosiddette agevolazioni fiscali- dettate da motivi di carattere socio-economico).
Le imposte hanno diversi effetti, non tutti necessariamente positivi; vale la pena ricordare i seguenti:
- evasione fiscale: comportamento illegittimo attraverso il quale contribuente contrasta il prelievo tributario; quando il contribuente nasconde una parte dei suoi redditi e paga meno imposte del dovuto, si parla di evasione parziale; se tutti i redditi vengono nascosti al fisco e non si pagano imposte, l’evasione è totale. L’evasione fiscale è un fenomeno molto diffuso che lo Stato combatte attraverso vari strumenti sanzionatori. In alcuni casi l’evasione fiscale comporta semplici sanzioni amministrative, mentre in altri, decisamente più gravi, è perseguibile penalmente.
- Elusione fiscale: comportamento del contribuente che mette in atto comportamenti che, pur essendo in sé legittimi, hanno il mero scopo di ridurre le proprie obbligazioni tributarie. Per la legge italiana, l’elusione fiscale è considerata un vero e proprio “abuso del diritto”; meno tecnicamente, ma efficacemente, si può affermare che la legge tributaria non viene infranta, ma aggirata.
- Traslazione dell’imposta: è un fenomeno attraverso il quale un soggetto (detto contribuente di diritto o contribuente percosso) trasferisce totalmente oppure in parte l’intera quota del tributo dovuto su un altro soggetto (detto contribuente di fatto o contribuente inciso). Condizione indispensabile alla traslazione è che siano in gioco beni di mercato trasferibili, in quanto non può verificarsi nel caso di beni pubblici o non soggetti a trasferimento.
- Pressione fiscale: rapporto tra i prelievi fiscali e parafiscali (imposte, tasse, contributi previdenziali e assistenziali), utilizzati per finanziare la spesa pubblica, e il PIL (prodotto interno lordo). Nel nostro Paese la pressione fiscale è superiore al 40%.
Manuale di cultura generale – Economia – Le fonti normative, i principi e gli effetti delle imposte