La tenuta della contabilità è un obbligo previsto dalla legge, ma può essere, vista la sua complessità, un impegno piuttosto oneroso, non solo in termini economici; i legislatori fiscali hanno ritenuto quindi che, nel caso di imprese più semplici e di piccole dimensioni, generalmente definite come imprese minori, fosse opportuno prevedere varie semplificazioni e definire un regime di contabilità semplificata, decisamente meno complesso del cosiddetto regime di contabilità ordinaria. È comunque opportuno precisare che, per un’impresa minore, qualora ne sussistano i requisiti, l’adozione della contabilità semplificata è un’opportunità, non un obbligo.
La differenza sostanziale fra la contabilità ordinaria e quella semplificata sta nel numero di libri contabili obbligatori, che nel secondo caso sono ridotti al minimo indispensabile.
Sono necessari due requisiti affinché un’impresa possa essere considerata minore e possa optare per un regime contabile semplificato: un requisito soggettivo e uno oggettivo.
Il requisito soggettivo è relativo alla forma legale dell’impresa; alle società di capitali come le S.p.A. (società per azioni), le S.a.p.a. (società in accomandita per azioni), le S.r.l. (società a responsabilità limitata) ecc. non è mai consentito adottare un regime di contabilità semplificata; in presenza del requisito oggettivo (entità dei ricavi) ciò è invece permesso alle imprese commerciali individuali e alle società di persone quali, per esempio, le S.n.c. (società in nome collettivo), le S.a.s. (società in accomandita semplice) ecc. L’entità dei ricavi che non è possibile superare affinché si possa optare per la contabilità semplificata viene stabilita dalla legge ed è sempre la legge che stabilisce se la determinazione dei limiti non superabili deve essere effettuata con il criterio di cassa o con il criterio di competenza; nel primo caso si considereranno soltanto i ricavi per i quali ci sia stato un pagamento, mentre nel secondo si prenderanno in considerazione le transazioni nel periodo di imposta al quale queste fanno riferimento, indipendentemente dal fatto che il loro pagamento sia avvenuto oppure no; in termini più pratici, una fattura di vendita del 2019 che venga pagata nell’anno 2020 determina un ricavo per il 2019 se si fa riferimento al criterio di competenza, ma lo determina per il 2020 nel caso sia previsto il criterio di cassa.
Va da sé che nel corso degli anni il legislatore apporta frequentemente alla normativa fiscale modifiche più o meno sostanziali nella definizione delle caratteristiche necessarie alla definizione di impresa minore.
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