Il termine illecito indica la violazione di un dovere o di un obbligo definito da una norma giuridica (detta primaria), al quale un’altra norma (detta secondaria) ricollega una sanzione.
L’illecito può essere costituito da un’azione (illecito commissivo) o da un’omissione (illecito omissivo).
Fra gli illeciti più importanti sono da ricordare quelli civili e quelli penali.
L’illecito civile (contrattuale o extracontrattuale) consiste nella violazione di una norma che tutela un interesse privato; alla violazione segue una sanzione risarcitoria proporzionata al danno subito dal soggetto titolare dell’interesse tutelato.
L’illecito penale (reato) consiste nella violazione di una norma posta a tutela dell’interesse pubblico; al reato consegue la pena, irrogata dal giudice nell’ambito della giurisdizione penale.
Nell’ordinamento italiano, alcune violazioni non particolarmente gravi contro l’interesse pubblico (illeciti amministrativi) sono sanzionate da un organo della pubblica amministrazione, anziché dal giudice.
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