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Dizionario giuridico (D)

Il testo sottoriportato è protetto dal diritto d’autore e ogni riproduzione (cartacea, elettronica, in Internet) deve essere esplicitamente autorizzata per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

Danno: lesione a un interesse giuridico altrui tutelato dall’ordinamento causata da una condotta ingiusta e ingiustificabile per l’ordinamento stesso.

Dati sensibili: dati dal carattere strettamente personale che rivelano informazioni quali razza ed etnia, stato di salute, convinzioni politiche e religiose ecc.

Datore di lavoro: soggetto per il quale si effettua una prestazione di lavoro in vista di un compenso. Tale rapporto è disciplinato da un contratto di lavoro.

Dazio: prelievo fiscale applicato sull’importazione delle merci nel territorio di uno Stato. Talvolta il dazio è imposto anche sulle merci esportate o che transitano in un altro territorio per raggiungere la loro destinazione ultima.

Debito: prestazione che un soggetto debitore deve eseguire a favore di un soggetto creditore in seguito a un obbligo giuridico precedentemente contratto.

Debito pubblico: ammontare dei debiti che lo Stato ha contratto con soggetti pubblici o privati, esteri o interni, che hanno acquistato titoli o obbligazioni statali per far fronte a spese che superano le possibilità del bilancio statale o per coprire un eventuale deficit pubblico.

Decreto ingiuntivo: provvedimento del giudice che sollecita il debitore a eseguire la prestazione per cui si è obbligato entro un determinato termine.

Decreto legge: atto adottato dal governo in casi straordinari di necessità e urgenza; se entro 60 giorni dalla sua emanazione non viene votato dal Parlamento e convertito in legge, il decreto legge decade insieme agli effetti prodotti sino a quel momento.

Decreto legislativo: atto emanato dal governo a seguito di una legge delega del Parlamento, che lo incarica di legiferare solitamente su temi di particolare complessità.

Delibera: decisione ufficiale assunta da un’assemblea o da un organo collegiale.

Demanio: complesso dei beni di proprietà dello Stato e degli enti pubblici territoriali (regioni, provincie, comuni) inalienabili e fruibili da parte della collettività.

Denuncia: atto con cui una persona informa l’autorità giudiziaria di un fatto che può costituire reato perseguibile d’ufficio. La persona che dà la notizia all’autorità giudiziaria può essere anche diversa da quella offesa dal fatto oggetto della denuncia.

Depenalizzazione: provvedimento frutto di un’iniziativa legislativa che declassa reati minori in illeciti amministrativi.

Dibattimento: fase centrale dello sviluppo del processo penale in cui si acquisiscono le prove rispettando il principio del contraddittorio tra le parti.

Diffamazione: reato penale che si realizza ogni qualvolta si reca offesa alla reputazione altrui mentre si comunica con due o più persone e in assenza della persona offesa.

Dimora: luogo in cui un soggetto si trova attualmente, anche se temporaneamente.

Diplomazia: insieme di pratiche e procedure che compongono i rapporti internazionali tra Stati diversi.

Direttiva: norma emanata dall’Unione Europea che indica l’obiettivo che gli Stati membri devono perseguire, ma non prescrive le modalità di attuazione dell’obiettivo, sulle quali i Paesi dell’Unione hanno discrezionalità.

Diritti civili: insieme dei diritti riconosciuti a una persona in quanto sono prerogativa dell’essere umano in una società. Sono inviolabili e fondamentali. Alcuni di questi sono la libertà d’espressione, di stampa e di associazione.

Diritto reale: diritto soggettivo che attribuisce al titolare un potere sulla cosa (res) che è assoluto (cioè può essere fatto valere nei confronti di tutti) e immediato (il titolare può soddisfare il proprio interesse sul bene in modo diretto e non mediato). Altre fondamentali caratteristiche dei diritti reali sono la tipicità (sono reali soltanto i diritti previsti dal legislatore) e la patrimonialità (esiste la possibilità di valutare economicamente il loro contenuto)

Disegno di legge: proposta di legge che il Governo redige e presenta al Presidente della Camera o del Senato affinché segua l’iter di revisione ed eventualmente di approvazione da parte del Parlamento.

Dispositivo: parte della sentenza di un processo in cui è enunciata la decisione del giudice. Non contiene la motivazione.

Dogana: ufficio dell’amministrazione dello Stato che si occupa di controllare le merci in entrata e in uscita dai confini territoriali e di riscuotere i dazi imposti su tali merci.

Dolo: intenzionalità nel disattendere le norme di legge e commettere un atto illecito. Si contrappone alla colpa, situazione in cui manca l’intenzionalità.

Domanda giudiziale: atto introduttivo del processo, con cui una parte afferma una violazione di legge a suo danno e richiede l’intervento dell’autorità giurisdizionale affinché venga eliminata la violazione e stabilita la fattispecie prescritta dalla legge.

Domicilio: luogo che un soggetto ha scelto come sede principale dei propri affari e interessi.

Doppio grado di giurisdizione: principio secondo il quale la sentenza decisa dal giudice può essere appellata e riesaminata in un secondo grado di giudizio di merito.

 

Manuale di cultura generale – Diritto – Dizionario giuridico (D) – Continua

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