Il diritto si divide in diritto soggettivo e diritto oggettivo. Con prima espressione si fa riferimento alla situazione giuridica di vantaggio di un soggetto che ha il potere di agire a garanzia di un proprio interesse. Essa è riconosciuta e tutelata dall’ordinamento giuridico e, come vedremo, si suddivide in diritto soggettivo assoluto e diritto soggettivo relativo.
Il diritto oggettivo, invece, è l’insieme di norme giuridiche che disciplinano la vita sociale. Il diritto oggettivo è dunque l’ordinamento giuridico.
In Italia è presente anche il concetto di interesse legittimo, cioè l’interesse di un singolo (persona fisica o persona giuridica) affinché l’azione dello Stato e delle amministrazioni pubbliche avvenga nel rispetto della legge e dei regolamenti posti per il loro funzionamento. L’interesse legittimo è prioritario rispetto al diritto oggettivo e il privato, che abbia un interesse (definito appunto legittimo) all’osservanza puntuale delle norme della pubblica amministrazione, può impugnare l’atto della pubblica amministrazione, se lo ritiene illegittimo e lesivo dei suoi diritti.
Manuale di cultura generale – Diritto – Diritto soggettivo e diritto oggettivo – Continua