Come scegliere la forma societaria, cioè il tipo di società?
È questa la domanda che si pongono sempre tutti coloro che decidono di iniziare un determinato tipo di attività con altri soci oppure variare la forma giuridica di una società già esistente.
Si tratta sicuramente di una domanda più che legittima visto che la forma societaria che si sceglierà avrà un impatto di non poco conto sia per quanto riguarda gli aspetti gestionali, sia per quanto riguarda quelli economico-finanziari.
I motivi che possono indu7rre alla scelta o alla variazione della forma societaria possono essere i più svariati (convenienza fiscale, convenienza economica, maggiore flessibilità di un tipo di società rispetto a un altro e via discorrendo).
Quali che siano i motivi, comunque, la scelta della forma societaria è molto delicata e tutti i dubbi che possono sorgere in proposito possono essere risolti soltanto attraverso un franco colloquio con uno specialista del settore, ovvero un commercialista. È però possibile, ed è questo lo scopo di questo articolo, dare alcuni suggerimenti e fornire alcune delucidazioni sulla materia in modo da non dovere affrontare la questione con lo specialista trovandosi nella più totale ignoranza.
Società di persone e società di capitali
Le forme societarie previste dal nostro ordinamento giuridico sono molte; alcune hanno caratteristiche simili, altre sono totalmente diverse fra loro.
Al profano certi dettagli potranno sembrare davvero oscuri, ma anche se si è a digiuno di questioni economiche difficilmente non si sarà sentito parlare di società di persone e società di capitali; si tratta essenzialmente delle due grandi categorie di società contemplate nel nostro codice civile.
Senza entrare in tecnicismi poco utili ai nostri scopi, proviamo a spiegare brevemente le differenze sostanziali fra le due categorie di società.
Nelle società di persone, la figura della “persona” (ovvero del socio) con le sue caratteristiche e le sue qualità, ha un’importanza fondamentale, sicuramente maggiore dei beni che vengono conferiti nelle casse della società; si può facilmente comprendere quanto sia rilevante nelle società di persone la fiducia fra i vari soci, tant’è che il trasferimento della quota di partecipazione di un singolo socio è possibile soltanto nell’evenienza in cui tutti gli altri soci lo consentano; questo vale anche nel caso di morte di uno di essi; infatti, nel caso di un decesso di uno dei soci la sua quota (fatti salvi casi particolari) non si trasmette automaticamente agli eredi; anche in questo caso, infatti, occorre il totale consenso dei soci superstiti.
Nelle società di questo tipo i soci hanno una responsabilità illimitata (i debiti che la società ha contratto sono infatti garantiti non soltanto dal patrimonio della società stessa, ma anche dal patrimonio personale dei singoli soci) e solidale (il creditore sociale può richiedere, a sua discrezione, a uno qualsiasi dei membri della società, l’adempimento dell’intera obbligazione).
Esistono diverse forme di società di persone, ovvero la società semplice, la società in nome collettivo (SNC) e la società in accomandita semplice (SAS).
Nelle società di capitali, la figura del socio perde sicuramente rilevanza; acquisisce invece importanza la quota di capitale. Nelle società di capitale il socio è limitatamente responsabile ovvero egli rischia soltanto il capitale investito e non suo patrimonio personale. A differenza di quanto accade nelle società semplici, la qualità di socio è liberamente trasferibile e, in caso di morte, tale qualità viene trasferita tramite il meccanismo della successione ereditaria senza che vi siano modificazioni del contratto societario. Di fatto, una società di capitale è un soggetto giuridico autonomo che è distinto dai soci che ne fanno parte.
Sono società di capitali le società per azioni (SPA), le società in accomandita per azioni (SAPA) e le società a responsabilità limitata (SRL).
Particolari forme di società sono le società cooperative, le società consortili ecc.
In linea generale, le società di persone sono società più adatte alla gestione di attività di dimensioni relativamente modeste nelle quali l’azienda è praticamente identificabile con gli imprenditori che ne fanno parte (i rapporti con le banche e i fornitori sono “personali”; insomma, detto un po’ brutalmente, l’imprenditore ci mette la faccia); le società di capitali invece si caratterizzano per la netta separazione fra l’impresa e l’imprenditore.
Società di persone: caratteristiche principali, vantaggi e svantaggi
Come detto nel paragrafo precedente, le forme di società di persone sono la società semplice, la SNC e la SAS.
La società semplice, come la sua denominazione ci fa chiaramente intuire, è la forma più elementare di società. La citiamo per completezza perché la sua importanza in termini commerciali non è particolarmente rilevante; è infatti caratterizzata dal fatto che essa non può avere come oggetto attività economiche lucrative commerciali; la sua sfera di applicazione (con alcune limitazioni disciplinate dalla legge) può estendersi soltanto all’esercizio di attività agricole e attività di gestione di immobili.
La società in nome collettivo (SNC) è una forma societaria piuttosto diffusa, è solitamente usata nel caso di piccole o medie realtà artigiane o commerciali; essa richiede la presenza di almeno due soci. Può essere costituita tramite una scrittura privata autenticata oppure con un atto notarile.
I primi adempimenti necessari sono la richiesta di apertura della partita IVA e del codice fiscale, la registrazione dell’atto presso l’Ufficio del registro, l’iscrizione nel registro imprese della Camera di Commercio locale e la vidimazione dei libri contabili.
A differenza di altre forme societarie non è richiesto per la sua apertura un capitale minimo iniziale.
La ragione sociale* deve obbligatoriamente contenere, oltre al nome attribuito alla società, anche quello di uno dei soci (per esempio, Trasporti Freccia SNC di Mario Rossi e C.).
Come già spiegato in precedenza, trattandosi di una società di persone la responsabilità dei soci per le obbligazioni della società è illimitata e solidale.
La SNC non prevede l’obbligatorietà dell’assemblea dei soci e gli amministratori possono essere scelti solamente fra i membri della società.
A livello fiscale la SNC è tenuta al pagamento dell’IRAP sull’utile realizzato; ai fini IRPEF il reddito realizzato viene imputato ai singoli soci proporzionalmente alle quote che ciascuno di essi possiede. Annualmente la SNC è tenuta al pagamento del cosiddetto Diritto Annuale, ovvero il tributo che ogni soggetto iscritto o annotato nel Registro delle Imprese deve versare alla CCIAA nella cui circoscrizione territoriale si trova la sede legale dell’azienda.
I vantaggi principali attribuibili alla società in nome collettivo sono essenzialmente i relativamente bassi costi di costituzione e di gestione. Gli organi sociali sono praticamente inesistenti. La SNC, inoltre, non è tenuta alla pubblicazione del bilancio. I costi di un’eventuale chiusura sono ridotti.
Lo svantaggio principale della società in nome collettivo è che il socio è responsabile delle obbligazioni societarie anche con il proprio patrimonio personale. Insomma, un po’ grossolanamente, nel caso di un patrimonio sociale non molto elevato e di soci con disponibilità economiche molto diverse, nell’eventualità di problemi economici, il socio più ricco si trova sicuramente ad affrontare un rischio maggiore.
Si deve poi considerare che l’utile che la società realizza viene sempre considerato distribuito (anche nel caso in cui ciò non avvenga) e, conseguentemente, soggetto a IRPEF.
I soci sono tenuti al versamento di contributi INPS di cui una parte fissi, a prescindere dal conseguimento o no di un untile.
La società in accomandita semplice (SAS) è una forma societaria piuttosto diffusa nel nostro territorio nazionale. La potremmo considerare come una specie di mix fra una società di persone e una società di capitali.
Deve avere almeno due soci di cui uno accomandatario e uno accomandante. Perché possa esistere questo tipo di società, devono essere obbligatoriamente presenti al suo interno queste due categorie di soci.
Il socio accomandatario è colui che risponde in modo solidale e illimitato per le obbligazioni sociali in quanto è lui che si occupa della gestione amministrativa della società.
Il socio accomandante, a differenza dell’accomandatario, risponde in modo limitato (in riferimento alla quota conferita) per le obbligazioni sociali. Al socio accomandante non è consentito compiere atti amministrativi e non può trattare o concludere affari in nome della società, fatto salvo il caso di procura per singoli affari.
Una società in accomandita semplice può essere costituita tramite una scrittura privata autenticata oppure con un atto notarile.
I primi adempimenti necessari sono gli stessi che abbiamo illustrato parlando della società in nome collettivo.
Per la sua apertura non è richiesto un capitale minimo.
La ragione sociale deve obbligatoriamente contenere, oltre al nome attribuito alla società, anche quello di almeno uno dei soci accomandatari (per esempio, Trasporti Freccia SAS di Mario Rossi e C.).
Per quanto riguarda la responsabilità dei soci, essa è illimitata e solidale per gli accomandatari, mentre è limitata al patrimonio per gli accomandanti.
Non è obbligatoriamente prevista la presenza dell’assemblea dei soci.
Gli amministratori della società possono essere scelti solamente fra coloro che hanno la qualifica di soci accomandatari.
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali valgono essenzialmente le stesse considerazioni fatte per la società in nome collettivo.
I vantaggi della SAS sono praticamente quelli che abbiamo citato per la SNC, rispetto a quest’ultima, però, si ha la possibilità di diversificare la posizione di ogni singolo socio attribuendogli un differente regime di responsabilità.
Relativamente agli svantaggi, si deve ricordare soprattutto il fatto che il socio accomandatario risponde anche con il proprio patrimonio personale per le obbligazioni che la società ha assunto. Per quanto concerne gli utili, questi si considerano sempre distribuiti tra i soci e, come tali, soggetti a IRPEF.
Società di capitali: caratteristiche principali, vantaggi e svantaggi
Le società di capitali di cui illustreremo le caratteristiche sono le due più importanti ovvero la società a responsabilità limitata (SRL) e la società per azioni (SPA).
La società a responsabilità limitata (SRL) è una forma societaria comunissima; prevede la presenza di almeno due soci (a onor del vero esiste anche la SRL unipersonale, ma si tratta di un caso piuttosto particolare).
La sua costituzione richiede un atto notarile con le indicazioni previste dall’articolo 2463 del codice civile.
I primi adempimenti sono gli stessi che abbiamo già citato in precedenza per quanto riguarda SNC e SAS.
L’apertura di una società a responsabilità limitata richiede una sottoscrizione di un capitale sociale minimo di 10.000 euro. Il conferimento fatto dai vari soci può consistere in una somma di denaro, in crediti, in beni in natura oppure da prestazioni d’opera che siano garantite da polizze assicurative e fideiussorie. Nel momento in cui l’azienda viene costituita è obbligatorio il versamento di almeno un quarto dei conferimenti in denaro. Una volta che il socio ha sottoscritto il capitale acquisisce una quota corrispondente della società. Nel caso un socio voglia trasferire la propria quota societaria è necessario un atto notarile.
La denominazione di una società a responsabilità limitata è libera, ma deve riportare la sigla SRL (per esempio, Trasporti Freccia SRL).
Come già ampiamente ribadito, trattandosi di una società di capitale, il socio della SRL risponde delle obbligazioni societarie limitatamente alla quota sottoscritta.
La forma societaria in questione prevede, per legge, la presenza dell’assemblea dei soci; si tratta di un organo che ha potere deliberativo è che può essere convocato o per richiesta degli amministratori della società oppure da soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. In determinati casi la convocazione è obbligatoria; la legge, per esempio, prevede la convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio societario.
Gli amministratori della società rappresentano l’organo esecutivo della stessa. Una SRL può avere un amministratore unico oppure un consiglio di amministrazione. Gli amministratori non sono obbligatoriamente soci dell’SRL.
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, il reddito prodotto dall’impresa è soggetto a IRES e IRAP (sono previste particolari eccezioni per società a responsabilità limitata di piccole dimensioni). Ogni anno la società deve versare una tassa sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili pari a:
- 309,87 euro, se l’ammontare del capitale sociale non supera l’importo di 516.456,90 euro
- 516,46 euro, se il capitale sociale supera tale importo.
Annualmente è dovuto anche il Diritto Annuale (si paga in base al fatturato).
I vantaggi della società a responsabilità limitata sono essenzialmente da ricercarsi nel fatto che la responsabilità patrimoniale dei soci è limitata alla quota di conferimento.
Non tutti i soci poi sono tenuti al versamento dei contributi INPS, soltanto quelli lavoratori e gli amministratori con un compenso in genere.
Per quanto riguarda gli svantaggi, le formalità non sono di poco conto e i costi di costituzione e soprattutto di gestione sono piuttosto importanti, sicuramente molto superiori a quelli relativi a SNC e SAS (ma inferiori a quelli di una SPA).
Una SRL non può emettere obbligazioni ed è obbligata a tenere la contabilità in regime ordinario (non può adottare la contabilità semplificata) e ciò incide notevolmente sui costi di gestione.
La società per azioni (SPA) è una forma societaria piuttosto complessa. Richiede la presenza di almeno due soci e la sua costituzione richiede un atto notarile con le indicazioni che sono previste dall’articolo 2475 del codice civile.
Per quanto concerne i primi adempimenti necessari ci si rifaccia a quanto riportato precedentemente per le società a responsabilità limitata.
Il capitale sociale sottoscritto richiede un apporto minimo di 120.000 euro. I conferimenti dei vari soci possono essere costituiti da denaro, crediti o beni in natura. È obbligatorio, al momento della costituzione, il versamento di almeno un quarto dei conferimenti in denaro. In seguito alla sottoscrizione il socio acquisisce azioni di valore corrispondente.
La denominazione della società per azioni è libera, ma deve riportare la sigla SPA (per esempio, Freccia Trasporti SPA).
I soci di una società per azioni risondono limitatamente alle azioni che hanno sottoscritto.
Una SPA prevede la presenza di un’assemblea dei soci. Si tratta di un organo con poteri deliberativi e può essere convocata dagli amministratori ogniqualvolta lo ritengano necessario e deve riunirsi obbligatoriamente nei casi previsti dalla legislazione vigente, per esempio quando si deve approvare il bilancio societario. La convocazione dei soci deve essere fatta tramite un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Gli amministratori di una SPA rappresentano l’organo esecutivo; può esserci un amministratore unico oppure un consiglio di amministrazione. Anche nel caso dell’SPA, gli amministratori non sono obbligatoriamente dei soci.
La SPA prevede inoltre obbligatoriamente la presenza di un collegio sindacale; è l’organo cui viene affidato il controllo dei conti societari. In alcuni casi il collegio sindacale deve essere affiancato da un revisore dei conti oppure da una società di revisione.
A livello fiscale valgono le stesse considerazioni fatte per la SRL (IRES, IRAP, tassa sui libri contabili, diritto annuale).
I vantaggi di questa forma societaria sono da ricercarsi essenzialmente nel fatto che la responsabilità patrimoniale del socio è limitata alla quota di conferimento. Vi sono maggiori garanzie per i terzi, rispetto all’SRL, in quanto il capitale minimo richiesto è superiore. Può emettere obbligazioni ed essere quotata in borsa.
Si tratta però di una forma societaria molto complessa e onerosa da gestire; le formalità e gli adempimenti sono numerosissimi. Non è sicuramente la forma più idonea a piccole o medie realtà imprenditoriali.
* La ragione sociale è, molto grossolanamente, il nome della società; nel caso di società di persone si parla di “ragione sociale”, nel caso di società di capitale si parla di “denominazione sociale”. Non è comunque infrequente l’uso improprio della locuzione (per esempio: “… la ragione sociale delle SRL prevede la presenza…”; più correttamente si dovrebbe dire: “… la denominazione sociale delle SRL prevede la presenza…”).