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Deducibilità e detraibilità

Deducibilità e detraibilità sono due termini frequentemente utilizzati in materia di imposizione fiscale; per quanto possano sembrare molti simili fra loro, a livello pratico la loro differenza è notevole e assume una fondamentale importanza quando ci si appresta alla compilazione della dichiarazione dei redditi. Ricordiamo che tale dichiarazione è relativa ai redditi eventualmente conseguiti nel corso dell’anno precedente (nel 2020, per esempio, si dichiarano i redditi conseguiti nel 2019).

Le deduzioni e le detrazioni sono, essenzialmente, due diverse modalità operative che servono a riconoscere delle agevolazioni di tipo fiscale.

Il reddito imponibile

Prima di poter parlare di deducibilità e detraibilità è necessario chiarire brevissimamente il concetto di reddito imponibile.

Il reddito imponibile (anche base imponibile) è il reddito sul quale viene applicata un’aliquota fiscale. Stabilire il reddito imponibile è teoricamente semplice (esiste una “formuletta” economica), ma praticamente è molto complesso e sarebbe impossibile dare spiegazioni complete ed esaustive (le “spiegazioni” contenute nelle istruzioni dei modelli predisposti dal fisco per il pagamento delle tasse sono, per il profano, un vero e proprio rebus tant’è che è necessario rivolgersi a commercialisti, consulenti o centri di assistenza fiscale se non si vuole rischiare di commettere errori). In modo molto concreto potremmo rappresentare così le componenti che entrano in gioco quando si compila la dichiarazione dei redditi:

Deducibilità e detraibilità

Non è comunque di nessuna utilità pratica approfondire ulteriormente la questione.

Più semplice è però approfondire i concetti di deducibilità e detraibilità, una volta stabilito che con “reddito imponibile” si fa riferimento, detta un po’ grossolanamente, al “reddito sui cui si pagano le imposte”.

La deducibilità

La deduzione comporta una diminuzione del reddito imponibile sul quale si devono applicare le aliquote crescenti IRPEF. Alcune spese (per esempio i contributi di previdenza complementare, gli assegni periodici al coniuge o all’ex coniuge a seguito di separazione o divorzio, le donazioni a organizzazioni non governative ecc.) possono essere dedotte dal reddito complessivo (che è la somma di tutti i redditi del soggetto IRPEF, il cosiddetto soggetto d’imposta).

Con le deduzioni si ottiene un reddito imponibile ridotto rispetto al reddito complessivo.

Vediamo un esempio pratico. Supponiamo che Tizio sia un lavoratore dipendente che ha aderito alla previdenza complementare; supponiamo che il suo reddito complessivo sia di 31.200 euro e che versi un contributo (che è deducibile) di 1.200 euro; il suo reddito complessivo scende a 30.000 euro; ipotizzando, per semplicità, che non vi siano altre deduzioni da effettuare, l’imposta IRPEF sarà calcolata non su 31.200, ma su 30.000 euro (reddito imponibile).

La detraibilità

La detrazione comporta un abbattimento dell’IRPEF lorda pari a una determinata percentuale dell’onere detraibile. La detraibilità consiste essenzialmente nella sottrazione dei costi detraibili dopo aver calcolato il reddito imponibile e l’imposta da versare. I costi detraibili possono essere sottratti direttamente dall’imposta. Generalmente è possibile portare in detrazione soltanto una percentuale degli spese detraibili (per esempio il 19, il 36 o il 55%). Esempi di spese detraibili sono quelle sanitarie o quelle relative alle ristrutturazioni edilizie.

Vediamo un esempio pratico.

Supponiamo che Tizio sia un lavoratore dipendente che ha aderito alla previdenza complementare; supponiamo che il suo reddito complessivo sia di 31.200 euro e che versi contributo di 1.200 euro (deducibile); il suo reddito complessivo scende a 30.000 euro; supponendo, per semplicità, che non vi siano altre deduzioni da effettuare, l’imposta IRPEF sarà calcolata non su 31.200, ma su 30.000. Supponiamo ora che Tizio abbia anche sostenuto oneri per 2.000 euro con detraibilità al 19%; l’imposta che Tizio dovrà pagare godrà di una detrazione di 380 euro; l’imposta, quindi, prima viene calcolata sull’importo al netto della deduzione (31.200-1.200); la cifra risultante viene decurtata di 380 euro (detrazione).

Ricapitolando: i costi detraibili entrano in gioco soltanto dopo aver calcolato il reddito imponibile e la conseguente imposta da versare e possono essere sottratti a quanto dovuto come imposta.

deducibilità detraibilità

Modello F24 per il versamento di imposte dirette, IVA, ritenute alla fonte, altri tributi e interessi ecc.

Franchigie

Sia per quanto riguarda gli oneri deducibili sia per quanto concerne quelli detraibili, l’Agenzia delle Entrate pone delle soglie entro le quali vengono riconosciute le agevolazioni fiscali; in alcuni casi (il tipico esempio sono le spese sanitarie), vengono fissate anche delle franchigie entro le quali l’agevolazione tributaria non viene riconosciuta.

“730/2019” e “Redditi 2019” (redditi 2018)

ELENCO DEI PRINCIPALI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ANNO 2019 PER I REDDITI 2018 E SUCCESSIVI, DI CUI AI MODD. REDDITI 2019-730/2019.

Elenco dei principali oneri deducibili (dal reddito imponibile Irpef) e detraibili (dall’Irpef da versare)

Per poter dedurre le spese è importante conservare i documenti che attestano i pagamenti fatti per le stesse, cioè ricevute, fatture o scontrini. Le spese devono essere sostenute dal dichiarante nel “suo interesse”, mentre per alcune tipologie di spese la deduzione è concessa anche quando la spesa è sostenuta nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. Un familiare è considerato fiscalmente a carico quando questo possiede un reddito inferiore a 2.840,51 euro annui, al lordo degli eventuali oneri deducibili.

  1. A) Si possono dedurre dal reddito imponibile Irpef, quali oneri deducibili:
  • gli oneri dei contributi previdenziali e assistenziali
  • gli oneri dei contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale
  • gli oneri dei contributi per forme pensionistiche complementari e individuali, per un importo non superiore a 5.164,57 euro

Oltre alle spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap, si possono dedurre dal reddito imponibile Irpef, quali oneri deducibili:

  • gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato
  • contributo sugli immobili ai consorzi obbligatori per legge (p. es., consorzio bonifica e canone concessione comunale), purché relativi a immobili il cui reddito concorre alla formazione di quello complessivo (Ad esclusione, quindi, degli immobili locati con la cd. -cedolare secca-)
  • erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
  • erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative
  • erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute
  • erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco
  • rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri
  • gli oneri dei contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare, per un importo non superiore a 1.549,37 euro
  1. B) Si possono detrarre dall’imposta Irpef, con detrazione dall’imposta del 19%, quali oneri detraibili:

Nell’interesse proprio del contribuente o dei familiari fiscalmente a carico

  • le spese sanitarie per un importo che deve essere superiore a 129,11 euro, purchè documentate da scontrino fiscale cd. -parlante-, cioè con già impressi, sia il proprio codice fiscale che il codice del farmaco o del dispositivo medico o della quota ticket
  • le spese sanitarie per disabili, senza limiti di importo
  • le spese per acquisto e riparazione veicoli per disabili, per un importo non superiore, per ogni veicolo, a 18.075,99 euro
  • le spese per l’istruzione secondaria e universitaria, per un importo non superiore a quello previsto per gli istituti statali
  • le spese per attività sportive praticate da ragazzi (minorenni), per un importo non superiore a 210,00 euro per ogni ragazzo
  • le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, per un importo non superiore a 2.633,00 euro
  • le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli, per un importo non superiore a 632,00 euro
  • gli oneri dei contributi versati per il riscatto del corso di laurea, il quale non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza
  • le spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per un importo superiore a 129,11 euro
  • le spese funebri per ciascun decesso di un familiare, per un importo non superiore a 1.549,37 euro
  • le spese per intermediazione immobiliare, per un importo non superiore a 1.000,00 euro
  • le spese veterinarie, per un importo superiore a 129,11 euro, con un limite max di 387,34 euro
  • interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, per un importo non superiore a 4.000,00 euro
  • interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di altri immobili stipulati prima del 1993, per un importo non superiore a 2.065,83 euro
  • interessi per mutui contratti dopo il 1997 per recupero edilizio, per un importo non superiore a 2.582,28 euro
  • interessi per mutui ipotecari stipulati per costruire l’abitazione principale, per un importo non superiore a 2.582,28 euro
  • interessi per prestiti o mutui agrari, per un importo che non può essere superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati
  • premi assicurazioni sulla vita e infortuni, per un importo non superiore a 530,00 euro
  • le erogazioni liberali a favore di: partiti politici, onlus, società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, associazioni di promozione sociale, società di cultura “La Biennale di Venezia”, attività culturali ed artistiche, enti operanti nello spettacolo e fondazioni operanti nel settore musicale (Vedi alle pagg. 4 e 5);
  • Dal 2018 i premi assicurativi contro le calamità naturali degli immobili;
  • Dal 2018 le spese sostenute per abbonamenti ferroviari e trasporto pubblico locale con un max di euro 250,00.

Spese per recupero edilizio con detrazione fiscale del 50%. (LL. 205-2017 e 145-2018, recuperabili in 10 anni)

Per le spese effettuate fino al 25 Giugno 2012 la detrazione fiscale è del 36%, mentre per quelle effettuate dal 26 Giugno 2012 fino al 31 Dicembre 2019 la detrazione fiscale sale al 50%, mentre per le spese effettuate dal 2020 in poi la detrazione ritornerà al 36%. Il limite di spesa riferito a ogni unità immobiliare su cui applicare la percentuale sale a 96.000,00 euro sulle spese effettuate dal 26 Giugno 2012 fino al 31 Dicembre 2019, per ritornare a 48.000,00 euro sulle spese effettuate dal 1° Gennaio 2020 in poi.

Fra le tipologie di spese detraibili, abbiamo:

  • le spese per gli interventi di recupero e di ristrutturazione edilizia, fino a un max di 96.000,00/48.000,00 euro per ogni unità immobiliare, sono recuperabili in 10 anni;
  • le spese, purché effettuate dal 6 Giugno 2013 al 31 Dicembre 2016, per la sostituzione sia dei mobili che dei grandi elettrodomestici di classe A+ (di classe A per i forni), anche se non legate alle spese per gli interventi di recupero e di ristrutturazione edilizia, fino a un max di 10.000,00 euro per ogni unità immobiliare, sono recuperabili al 50% in 10 anni;
  • le spese, purché effettuate dal 1° Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2019, per la sostituzione sia dei mobili che dei grandi elettrodomestici di classe A+ (di classe A per i forni), purché legate alle spese per gli interventi di recupero e di ristrutturazione edilizia, fino a un max di 10.000,00 euro per ogni unità immobiliare, sono recuperabili al 50% in 10 anni.

Spese per risparmio energetico con detrazione fiscale del 65%. (LL. 205-2017 e 145-2018, recuperabili in 10 anni)

Per le spese effettuate fino al 5 Giugno 2013 la detrazione fiscale è del 55%, mentre per quelle effettuate dal 6 Giugno 2013 al 31 Dicembre 2021 la detrazione fiscale sale al 65% (ma quelle relative alle schermature solari, alla sostituzione di infissi e di caldaie di classe A, ma senza termovalvole, dal 2018 scendono dal 65% al 50%), mentre per quelle effettuate nel 2022 la detrazione scende al 50% e per quelle effettuate dal 2023 in poi la detrazione ritornerà al 36%.

Fra le tipologie di spese detraibili, abbiamo:

  • le spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, fino a un max di 181.818,18 euro per ogni unità immobiliare;
  • le spese per l’installazione di pannelli solari, fino a un max di 109.090,91 euro per ogni unità immobiliare;
  • le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione, fino a un max di 54.545,45 euro per ogni unità immobiliare, compresi anche quelli cd. -a pompa di calore-.

 

Detrazione del 36% per il cd. -Bonus Verde-. (LL. 205-2017 e 145-2018)

  • Per il 2018 ed il 2109 è stata introdotta la detrazione Irpef del 36%, il cd. -bonus verde-, sui lavori per il recupero di balconi, terrazzi, parchi e giardini, anche condominiali, con un max di euro 5 mila all’anno ad unità immobiliare.

Bonus Cultura per i cd. -18enni-. (LL. 205-2017 e 145-2018)

  • Per il 2019 è stato confermato il bonus cultura per i nati nel 2000 e nel 2001, i cd. -18enni-, pari a un buono di euro 500,00 all’anno da spendere in cultura, musei, libri ecc., presso gli operatori convenzionati.

Detrazione del 65% per il cd. -Art Bonus- (L. 106-2014) e per il cd. -Social Bonus-. (D. Lgs. 117-2017)

Dal 2014 è prevista la detrazione Irpef/Ires del 65% recuperabile in tre anni, sulle erogazioni liberali (a certe condizioni e con il limite del 15% del reddito imponibile per le persone fisiche, enti e coloro che non esercitano attività di impresa o del 5 per mille dei ricavi annui per i titolari di reddito di impresa) in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo;

Dal 2018 lo stesso meccanismo si applica anche alle donazioni di persone fisiche e imprese a favore degli enti no profit intenzionati a recuperare immobili storici o confiscati.

Detrazione del 50%/70%/80% per il cd. -Sisma Bonus-. (LL. 232-2016 e 205-2017 e 145-2018)

Dal 1° Gen. 2017 al 31 Dic. 2021 è stato introdotto il cd. -Sisma Bonus-, con la detrazione Irpef del 50% (o del 70% se la classe di rischio dell’immobile migliora di un livello che sale all’80% se migliora di almeno due livelli) recuperabile in 5 anni e che viene riconosciuta per le spese sostenute dal 2017 al 2021 al fine di adeguare gli immobili, che ricadono in zone ad alta pericolosità sismica, alle misure antisismiche al fine di prevenzione ed è riconosciuta sia per le abitazioni che per le attività produttive nel limite max di euro 96.000,00 annue.

Qualora queste spese coesistano con quelle di ristrutturazione edilizia (ma non anche con quelle di recupero energetico) queste saranno essere assorbite dal sisma bonus, per cui il recupero fiscale sarà del 70%/80%, invece che del 50% e sarà recuperabile in 5 anni, invece che in 10 anni (Ris. Ag. Entrate n. 147E-2017).

Viene istituita dal 2018, la detrazione Irpef dell’80% sui lavori combinati di ristrutturazione edilizia e di interventi antisismici, qualora questi lavori portino al miglioramento di una classe di rischio dell’immobile (mentre se il miglioramento è di almeno due classi, la detrazione Irpef sale all’85%), recuperabile in 5 anni.

Deduzione sull’acquisto dell’immobile per il cd. -Riaffitto-. (L. 164-2014)

Dal 1° Gen. 2014 al 31 Dic. 2017 è stata introdotta una deduzione dal reddito imponibile Irpef del 20% del prezzo di acquisto di un immobile abitativo purché l’oggetto siano unità immobiliari di nuova costruzione e invendute dalla data dell’11 Nov. 2014 (o ristrutturate senza limiti di tempo) o per le spese sostenute dal proprietario per la costruzione di un’abitazione su un’area già di sua proprietà. La norma fa riferimento agli acquisti di immobili con destinazione residenziale, nuovi o ristrutturati, acquistati da una persona fisica non esercente attività commerciale a patto che, entro 6 mesi dall’acquisto, affittino l’immobile per un periodo non inferiore a 8 anni e ad un canone non superiore al valore dei canoni concordati.

Il locatore e l’inquilino non devono essere parenti di primo grado (genitore e figlio). L’agevolazione, inoltre, è stata estesa anche agli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle suddette unità immobiliari. Le abitazioni che permetteranno di usufruire della deduzione non devono rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (non si considera l’acquisto di case cd. “di lusso”), non devono essere ubicate nelle zone a destinazione agricola e devono essere di classe energetica A o B.

Il limite max su cui calcolare la deduzione del 20% è pari a euro 300.000,00 per cui si potrà beneficiare di una deduzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF per un max di euro 60.000,00. Tale deduzione dovrà essere ripartita in 8 rate annue di pari importo con conseguente deduzione annua max pari a euro 7.500,00.

Detrazione sull’acquisto dell’abitazione principale in leasing immobiliare. (L. 208-2015)

Dal 1° Gen. 2016 al 31 Dic. 2020, per l’acquisto dell’abitazione principale in leasing immobiliare, a favore dei giovani di età inferiore a 35 anni e con un reddito complessivo annuo non superiore a euro 55.000,00, è stata introdotta una detrazione del 19% dall’Irpef delle spese sostenute per i canoni di leasing con un max di euro 8.000,00 annue e per le spese sostenute sul riscatto finale con un max di euro 20.000,00 annue, mentre per gli oltre i 35 anni di età i limiti max annui scendono, rispettivamente, a euro 4.000,00 e a euro 10.000,00.

Detrazione sull’acquisto dell’abitazione principale dall’impresa costruttrice. (LL. 208-2015 e 19-2017)

Per il biennio 2016-2017, per l’acquisto dalle imprese costruttrici di abitazioni di nuova costruzione, purché di classe energetica A o B, è stata prevista la detrazione Irpef del 50% sull’Iva pagata, spalmata in 10 anni

Agevolazioni sulle erogazioni liberali delle persone fisiche. (LL. 80-2005, 172-2017 e D. Lgs. 117-2017)

Fino al 2017 è stata prevista la deducibilità (dal reddito imponibile Irpef/Ires), calcolata sul limite max del 10% del reddito complessivo all’anno e, comunque, con il limite max di euro 70 mila.

Dal 2018, invece, viene eliminato il limite max di euro 70 mila;

Fino al 2017 è stata prevista la detrazione Irpef del 26%, calcolata sul limite max di euro 30 mila all’anno. Dal 2018, invece, la detrazione sale al 30% (al 35% se il beneficiario della donazione è una OdV, le Organizzazioni di Volontariato), sempre con il limite max di euro 30 mila.

Fonte: www.ilsole24ore.com

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