I riti alternativi nell’ambito del procedimento penale sono divenuti di “improvviso interesse” in conseguenza della spettacolarizzazione dei gravi reati commessi nelle varie parti d’Italia.
A fronte di gravi fatti di sangue, in particolare, si cerca di familiarizzare con il cosiddetto rito abbreviato, cercando di comprendere per quale ragione lo Stato conceda uno sconto di pena in tali ipotesi.
Vediamo di fare un po’ di chiarezza.
Il perché dei riti alternativi
La premessa doverosa è che se il procedimento penale fosse rapido e poco costoso, probabilmente nessuno avrebbe mai pensato di introdurre delle soluzioni alternative a esso. Vi è, invece, che entrambe le problematiche si pongono, alle volte anche insieme, e hanno indotto a pensare modalità alternative per giungere a una sentenza, nei confronti del soggetto che viene imputato di un reato.
Dovendo necessariamente semplificare, si deve ricordare che il principio essenziale del processo penale è che la prova, per giungere a una eventuale sentenza di condanna, deve formarsi davanti al giudice, nel contraddittorio tra accusa (Pubblico Ministero o, più brevemente, PM) e difesa (avvocato).
Dunque, tutte le attività che vengono svolte nella fase delle indagini preliminari (salvo rare eccezioni) debbono essere ripetute integralmente nell’ambito del cosiddetto dibattimento penale, con evidente allungamento dei tempi, incremento dei costi, necessità di convocare i testimoni.
Per tale ragione sono nati i riti alternativi di definizione del procedimento; in tale concetto vengono ricondotte, sostanzialmente, tre forme di procedimento contratto, con diversi benefici, sia relativamente alla pena sia riguardo al risparmio che lo Stato ha in termini di tempo, economici e di risorse.
I vari riti alternativi
Il primo rito è il procedimento per decreto penale. In sostanza, ricevuta una notizia di reato, il PM competente stabilisce una pena per il reato ipotizzato tenuto conto dei risultati delle indagini e propone al Giudice di irrogare una sanzione all’imputato. Il procedimento non vede la partecipazione della persona interessata che riceve unicamente il decreto penale con il quale (ecco il beneficio) la pena che il PM propone è già stata ridotta della metà rispetto a quella che lo stesso PM riteneva di fissare per quel reato.
Qualora la persona che riceve il decreto penale non ritenga “giusto” il provvedimento, lo può opporre nel termine di quindici giorni e, quindi, giungere a un giudizio ordinario (oppure accedere a una applicazione pena o al rito abbreviato).
Il secondo rito è l’applicazione pena su richiesta delle parti che però è meglio conosciuto come patteggiamento. Esso è, in pratica, un accordo tra accusa e difesa sulla pena che deve essere stabilita a carico della persona imputata; uno dei benefici per l’imputato è (tra gli altri) che la pena viene ridotta sino a un terzo, rispetto a quella che viene ritenuta corretta. Al di là di alcuni tecnicismi, è statisticamente conforme alla realtà affermare che il patteggiamento costituisce una ammissione di colpevolezza.
L’ultimo rito alternativo è il rito abbreviato che, spesso, viene scelto per gravi fatti di sangue. Per i reati più gravi, infatti, il patteggiamento non è ammesso e, dunque, al fine di evitare di incorrere nella pena più grave (ergastolo), si giunge alla scelta processuale in parola.
Differentemente dal patteggiamento, il rito abbreviato non è una ammissione di colpevolezza, ma è semplicemente la decisione dell’imputato di farsi giudicare (con la possibilità di essere assolto!) in base alle prove raccolte nell’ambito delle indagini preliminari.
In pratica tutto quello che è stato raccolto in tale fase, anziché dover essere ripetuto, viene posto a fondamento della decisione. Ciò comporta un evidente risparmio di tempo e di risorse. Il beneficio per l’imputato che accetta tale rito è lo sconto di pena di 1/3 per il caso in cui venga ritenuto colpevole del reato di cui è accusato; in sostanza, in tale rito, l’imputato non rinuncia alla possibilità di essere assolto ma, rinunciando all’istruzione ordinaria, beneficia, in caso di condanna, di uno sconto di pena.
Lorenzo Zanella
Avvocato
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Treviso