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Responsabilità patrimoniale

di Lorenzo Zanella

Responsabilità patrimoniale è un concetto con il quale si intende far riferimento alla situazione di soggezione giuridica in cui si trova il patrimonio di un debitore nei confronti del creditore. Il principio di base in materia è quello fissato dall’art. 2740 del codice civile, con il quale si stabilisce che un soggetto risponde, con tutti i propri beni, dell’adempimento del debito che ha contratto. L’estensione riguarda i beni presenti, ma anche quelli futuri; in sostanza, qualora il debitore aumenti il proprio patrimonio con acquisizioni successive, il creditore potrà agire anche rispetto a tali beni, senza che gli possa essere opposto limite alcuno.

Il creditore, qualora non ottenga un pagamento spontaneo, ha diverse modalità per aggredire il patrimonio altrui, differenziate a seconda del bene che si intende far oggetto di azione: si parlerà, così, di esecuzione mobiliare quando oggetto dell’azione è un bene mobile (arredi, veicoli ecc.); di esecuzione immobiliare quando il bene è un immobile, tipicamente un’abitazione. Una speciale (e spesso funzionale) modalità di esecuzione mobiliare è quella cosiddetta presso terzi, nella quale si pignora un credito che il debitore vanta nei confronti di un terzo: il pagamento, quindi, non avviene in favore dell’originario creditore (nostro debitore), ma direttamente in favore del soggetto che esercita l’esecuzione.

Il fine ultimo delle esecuzioni mobiliari e immobiliari è, ovviamente, quello di giungere alla vendita del bene, evidentemente contro la volontà del debitore, al fine di realizzare il denaro necessario per il pagamento della prestazione.

Esistono, ovviamente, delle limitazioni a tale assoggettamento del patrimonio alle azioni del creditore.

I beni non pignorabili

responsabilità patrimonialeIl codice di procedura civile (c.p.c.) prevede alcuni beni espressamente esclusi da quelli pignorabili; l’art. 514 c.p.c. recita:

Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:

1) le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto;

2) l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

[4) gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore;] (abrogato a far data dal 1.03.2006)

5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;

6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

Altri beni sono ritenuti relativamente impignorabili (si veda l’art. 515 c.p.c.).

Quanto ai crediti, la più rilevante eccezione è quella relativa agli stipendi e alle pensioni, per i quali è prevista la pignorabilità nel limite di un quinto del loro importo; il concorso tra più pignoramenti può innalzare tale limite sino alla metà.

Una deroga al principio della responsabilità patrimoniale

Interessante deroga al principio della responsabilità patrimoniale con l’intero proprio patrimonio è quella relativa all’ipotesi di accettazione di eredità con beneficio di inventario. In tale caso, il soggetto che tema che nell’eredità che va ad accettare i debiti possano superare i crediti che va ad acquisire, seguendo una determina procedura ottiene di tenere separato il proprio (preesistente) patrimonio da quello ereditario; conseguentemente, qualora i debiti dell’eredità siano superiori ai crediti, egli sarà tenuto a pagare solamente nel limite del valore dei beni ricevuti, non intaccando il proprio patrimonio. Trattasi di rilevante disposizione, da tenere sempre in considerazione (ovviamente all’ipotesi della rinuncia alla eredità, qualora si sia certi che il valore dei debiti è superiore ai crediti).

Responsabilità patrimoniale e principio della par condicio

Per l’ipotesi (purtroppo non infrequente) che vi siano più creditori, il codice prevede il principio della par condicio, ovvero che tutti hanno diritto di concorrere sullo stesso piano alla soddisfazione del proprio avere, salve, però, le legittime ragioni di privilegio.

Di esse (pegno, ipoteca e privilegi), come pure dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale (azione surrogatoria, azione revocatoria e sequestro conservativo) si avrà modo di parlare in altro articolo.

Crediti

Lorenzo Zanella

Avvocato

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Treviso

avv.lorenzozanella@gmail.com


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