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Omicidio stradale e lesioni stradali gravi o gravissime

di Antonio Belli

A partire dal marzo 2016, nel nostro ordinamento sono presenti i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime; infatti, con la l. 23 marzo 2016, n. 41., che ha introdotto nel codice penale gli artt. 589-bis e 590-bis, il legislatore ha inasprito fortemente le pene anche per chi, guidando sotto gli effetti dell’alcol, uccide o cagiona lesioni personali gravi o gravissime.

Omicidio stradale

Dalla lettura del secondo comma dell’art. 589-bis c.p., si ricava che il conducente nel quale “sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)” (art. 186, comma 2, lettera c), D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) è punito con la reclusione da otto a dodici anni se cagiona per colpa la morte di una persona.

Il terzo comma dello stesso articolo estende la suddetta pena a:

  • conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87 del Codice della Strada;
  • conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
  • conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;
  • conducenti di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t;
  • conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto;
  • conducenti di autoarticolati e di autosnodati

che cagionino per colpa la morte di una persona, “qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)” (art. 186, comma 2, lettera b), D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Per questi soggetti, dunque, è sufficiente un tasso alcolemico inferiore perché siano assoggettabili alla pena più grave.

In effetti, il quarto comma dell’articolo in questione prevede che in presenza dello stesso tasso alcolemico, superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), il guidatore che non rientri nelle categorie sopra elencate sia punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Lesioni personali stradali gravi o gravissime

Ricalcando uno schema punitivo simile a quello già visto per l’omicidio stradale, l’art. 590-bis c.p. reprime le condotte poste in essere dai conducenti nei quali “sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)” (art. 186, comma 2, lettera c), D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) che cagionano lesioni gravi (da tre a cinque anni di reclusione) o gravissime (quattro a sette anni di reclusione).

Le stesse pene si applicano ai sensi dell’art. 590-bis, comma 3, c.p., ai

  • conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87 del Codice della Strada;
  • conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
  • conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;
  • conducenti di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t;
  • conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto;
  • conducenti di autoarticolati e di autosnodati,

se cagionano lesioni personali, qualora in questi soggetti “sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)” (art. 186, comma 2, lettera b), D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Al di fuori di queste categorie di conducenti, chiunque, con un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), cagioni lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime, come sancisce il quarto comma dell’art. 590-bis c.p.

Circostanze speciali

omicidio stradaleGli artt. 589-ter e 590-ter aumentano la pena (da un terzo a due terzi) per il conducente che, commettendo omicidio stradale o lesioni personali stradali, si dà alla fuga. In tal caso, la pena non può essere comunque inferiore a cinque anni per l’omicidio stradale e tre anni per le lesioni personali stradali.

Sono previsti aumenti di pena se l’autore del fatto non è munito di patente di guida o se lo stesso documento risulta sospeso o revocato, oppure nel caso in cui il veicolo sia di proprietà di questi e sprovvisto di assicurazione obbligatoria (artt. 589-bis, comma 6, 590-bis, comma 6).  Più mite risulta la pena (diminuibile fino alla metà), invece, se l’evento lesivo non è esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, mentre sia l’art. 589-bis c.p. che l’art. 590-bis c.p., all’ultimo comma, prevedono l’applicazione del cumulo giuridico delle pene (la pena prevista per la più grave delle violazioni, aumentata fino al triplo) nel caso in cui il conducente cagioni la morte di più persone o lesioni a più persone contestualmente.

NOTA IMPORTANTE – Va precisato che gli articoli introdotti nel marzo 2016 nel codice penale (relativi all’omicidio stradale e alle lesioni personali stradali gravi e gravissime) non puniscono solo condotte lesive della persona legate all’alcol, ma anche quei comportamenti riconducibili all’uso di stupefacenti. Scopo di questo articolo (e di quello sulla guida in stato di ebbrezza), però, non è quello di sviscerare nei minimi dettagli la materia, ma fornire utili informazioni all’utente della strada “medio” che può trovarsi ad eccedere, spesso a causa di una colpevole leggerezza, con una sostanza legale, l’alcol, che può comunque far versare nell’illegalità in vari modi.

La l. 23 marzo 2016, n. 41 ha inasprito in vario modo le pene per i conducenti che, violando colposamente le norme sulla disciplina della circolazione stradale (in generale, o nei casi più gravi tassativamente previsti dagli articoli introdotti), oppure sotto gli effetti di alcol e stupefacenti, cagionano la morte di altre persone o lesioni gravi o gravissime (la cui definizione è da ricercare nell’art. 583 c.p. che le considera gravi se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità̀ di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni oppure se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo, mentre gravissime se cagionano una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso).

Crediti

Antonio Belli

Praticante avvocato abilitato al patrocinio

Iscritto nel Registro dei Praticanti Abilitati dell’Ordine degli Avvocati di Roma

antonio.belli@live.it

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