La guida in stato di ebbrezza è una figura particolare del nostro ordinamento, poiché condotta integrante in parte sanzione amministrativa e in parte reato (e, in specie, una contravvenzione) prevista dall’art. 186 dal d.lgs. 285/1992 del cosiddetto Codice della Strada, di seguito anche C.d.S. il quale espressamente dichiara come sia “vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche“.
Nel corso degli anni e, sostanzialmente, a partire dal 2007, la disposizione in oggetto ha subito profondi mutamenti, in conseguenza, probabile, della sua valutazione come importante baluardo di prevenzione rispetto agli incidenti stradali. Un’inversione di tendenza in merito si è avuta con la depenalizzazione della figura base della condotta, ritornata, dopo la legge 120/2010, ad essere una sanzione amministrativa.
Attualmente la disciplina si presenta sufficientemente complessa, con importanti distinzioni in termini di sanzione, collegata al “grado di ebbrezza alcolica” rilevato, mediante il cosiddetto etilometro o tramite esami del sangue.
Prima di affrontarla, è importante richiamare l’attenzione sulla distinzione tra sanzione amministrativa e contravvenzione che si può anche definire come reato contravvenzionale. È consueto, infatti, riferirsi alla cosiddetta multa in termini di contravvenzione, ma ai fini che qui interessano, ciò costituisce un errore. La multa, infatti, è più correttamente una sanzione amministrativa, nel mentre il concetto di contravvenzione dovrà essere ricondotto al reato contravvenzionale.
In termini pratici significa: una multa è una somma di denaro che si deve pagare e la vicenda si esaurisce (vi è, al limite, il profilo dei punti della patente); il reato contravvenzionale, invece, importa l’insorgere di un procedimento penale, con la necessità di munirsi di un avvocato (la difesa nel processo penale è obbligatoria), con la possibilità che l’eventuale condanna finisca nel casellario giudiziale… Insomma, ben altre conseguenze.
Ulteriore importante premessa: vedremo che l’aver provocato un incidente stradale determina il raddoppio delle pene e il fermo amministrativo del veicolo (salvo che esso non appartenga a terzi). Chiariamo che, secondo la pacifica giurisprudenza, per incidente stradale debba intendersi anche l’autonoma fuoriuscita dalla sede stradale; per incidente stradale, quindi, non si intende una qualche forma di collisione. Il semplice causare danni, al proprio veicolo, come alle dotazioni stradali, determina l’applicazione di questa aggravante.
Chiarito tale aspetto, è possibile analizzare la disciplina legislativa.

L’etilometro è uno strumento utilizzato per misurare il valore dell’alcolemia ovvero, in altri termini, la quantità di etanolo presente nel sangue.
Guida in stato di ebbrezza: un’analisi della disciplina legislativa
L’art. 186 del C.d.S. prevede, come detto, la sanzione per chi conduca un veicolo in stato di ebbrezza alcolica.
Sono oramai noti a tutti i valori dell’ebbrezza alcolica, dei quali poi si dirà, ma è fondamentale chiarire come l’accertamento di tali valori non sia essenziale. Infatti, la prova dello stato di ebbrezza può essere data con ogni mezzo e, quindi, anche in via “sintomatica” (Cass. Pen. Sez. IV 07.02.2012 n. 18134). In effetti, in origine, la norma non prevedeva alcuna soglia valoriale, ma semplicemente la punizione per la condotta in sé e, quindi, si era formata una giurisprudenza in materia di quali fossero gli elementi utili a individuare la sussistenza del reato, identificati in alito vinoso, occhi rossi, andamento non lineare del soggetto.
È importante comprendere che tale facoltà esiste ancora e, quindi, il mancato utilizzo di alcol test o esami del sangue non implica impossibilità, per l’autorità accertatrice, di contestare la condotta.
Certo però che, oggi, il valore di alcol nel sangue è divenuto elemento essenziale. La legge, infatti, distingue tre ipotesi di violazione, in relazione alle quali si forniranno anche gli elementi ulteriori essenziali.
L’ipotesi prevista dall’art. 186 comma II lett. a) prevede una sanzione amministrativa (una multa) da 531 a 2.125 euro, per il soggetto nei confronti del quale sia stato accertato un valore superiore a 0,5 grammi/litro (g/l) e non superiore a 0,8 g/l; all’accertamento della condotta consegue la sospensione della patente da tre a sei mesi, disposta dal Prefetto e viene disposto, nel caso in cui vi sia stato anche un incidente stradale, il fermo amministrativo del veicolo (a condizione che il veicolo sia di proprietà del soggetto che ha commesso il fatto). La ricorrenza di un incidente stradale determina anche il raddoppio della sanzione amministrativa.
L’ipotesi sanzionata dall’art. 186 comma II lett. b) riguarda, invece, l’ipotesi in cui venga accertato un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l. In questo caso, non vi è più una sanzione amministrativa, ma è prevista l’ammenda da € 800 ad € 3.200 e l’arresto sino a sei mesi; all’accertamento del reato consegue, inoltre, la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno. Le previste sanzioni sono raddoppiate per l’ipotesi di incidente stradale ed in questo caso viene disposto anche il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni. Ai sensi dell’art. 2-sexies, inoltre, qualora il reato venga commesso dopo le 22 e prima delle ore 7, l’ammenda (e, quindi, solo essa) è aumentata da un terzo alla metà.
L’ipotesi sanzionata dall’art. 186 comma II lett. c) è la più grave delle tre e assume connotati sanzionatori importanti, soprattutto per le ricadute anche in termini economici, legati alla previsione della confisca del veicolo. È la previsione del reato commesso da colui che conduca in stato di ebbrezza un veicolo con tasso alcolemico superiore al valore di 1,5 g/l. In questo caso, vi è un’ammenda tra € 1.500 ed € 6.000 e l’arresto da sei mesi a un anno. All’accertamento segue la sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo utilizzato per commettere il reato appartiene a terzi la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Inoltre, in caso di recidiva (ovvero aver commesso lo stesso fatto) entro due anni, vi è la revoca della patente.
Particolarmente rilevante è la previsione della confisca del veicolo, qualora sia di proprietà del soggetto che ha commesso il reato: significa, in parole semplici, che il bene diverrà di proprietà dello Stato. Ma non è ancora tutto, poiché, qualora si provochi un incidente stradale, oltre al raddoppio delle sanzioni, vi è anche la specifica previsione della revoca della patente (indipendentemente dalla recidiva quindi). Vale, anche per tale ipotesi, la previsione di un aumento da un terzo alla metà dell’ammenda prevista, per il caso in cui il reato sia commesso dopo le 22 e prima delle 7.
L’articolo 186, infine, contiene un’ulteriore fattispecie di reato, ovvero quella prevista al comma 7, laddove si precisa che sia punito con le pene di cui alla lett. c) il soggetto che rifiuti di svolgere gli accertamenti richiesti. La normativa, infatti, prevede che l’autorità accertatrice possa richiedere di svolgere i test necessari, in primis l’alcol test. Il soggetto che rifiuti sarà sanzionato come previsto dall’art. 186 comma II lett. c), quindi secondo un quadro sanzionatorio importante, anche se, alla luce dei vari richiami tra le norme, non esattamente nello stesso modo del soggetto nel quale sia stato accertato un valore superiore ad 1,5 g/l, bensì in modo più lieve. È importante precisare che secondo la giurisprudenza, i reati possono anche concorrere, ovvero possono essere contestati la guida in stato di ebbrezza e il rifiuto, poiché il primo può essere ritenuto sussistente, come abbiamo precisato, anche alla luce della ricorrenza degli elementi sintomatici.
Si è precisato che, per quanto attiene le lett. b) e c), ma anche per il comma 7 (rifiuto), la sanzione prevista è di tipo penale e, quindi, ciò determina una maggiore complessità della vicenda, sotto vari profili.
Anzi tutto diverrà obbligatorio munirsi di un avvocato, per essere difesi nel processo penale, anche al fine di poter, al meglio, utilizzare le varianti e le possibilità che il sistema sanzionatorio penale fornisce (per esempio, in termini di sospensione della pena, patteggiamento).
È impossibile fornire un quadro esaustivo delle molteplici varianti che la vicenda processuale può assumere; due, però, paiono ben meritevoli di essere accennate.
La prima riguarda la circostanza che, qualora si instauri un processo penale, la sospensione della patente viene disposta, in origine, dal Prefetto, in via cautelare, per un periodo “sino al massimo di due anni”, così come previsto dall’art. 223 del C.d.S.
Ciò significa che il primo provvedimento di sospensione è temporaneo; ne seguirà un altro emesso dal Giudice Penale chiamato a pronunciarsi sul reato.
Può essere importante, quindi, per evitare di subire una sanzione troppo grave, valutare l’opportunità di impugnare questo primo provvedimento qualora si possa ipotizzare che la sospensione “finale” della patente sia per un periodo inferiore a quello che il Prefetto abbia determinato in via cautelare.
Il secondo aspetto riguarda un’importante possibilità, prevista dal comma 9-bis del più volte citato art. 186 del C.d.S., ovvero quello di essere ammessi ai lavori di pubblica utilità. Si tratta, quindi, di svolgere “attività non retribuita a favore della collettività“, secondo modalità ben determinate e presso Stato, Regioni, Province, Comuni, ma anche presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e, comunque, accreditate presso il Tribunale. In sostanza, si sostituisce la propria pena con tale lavoro.
I benefici per il soggetto sono importanti, poiché il reato viene dichiarato estinto, la sanzione della sospensione della patente viene automaticamente ridotta della metà (rispetto al valore determinato dal giudice penale) e, infine, viene revocata la confisca del veicolo (qualora, ovviamente, si ricorra in una tale ipotesi) e, dunque, il bene non viene definitivamente perso.
Attualmente tale possibilità non sussiste per chi abbia causato un incidente.
Con la legge 120/2010, è stato introdotto anche l’art. 186-bis, che disciplina alcune specifiche ipotesi di guida in stato di ebbrezza. Vediamole separatamente.
Conducenti con età inferiore a anni 21 o comunque nei primi tre anni di patente – La differenza è che viene punita, con sanzione amministrativa da 164 a 658 euro, anche la guida con tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l. Le sanzioni, anche in questo caso, sono raddoppiate se si causa un incidente. Inoltre, qualora uno di questi soggetti commetta un’infrazione di cui alla lett. a), comma II, 186, le sanzioni sono aumentate di un terzo; se ricorre un reato di cui alle lett. b) o c) sono aumentate della metà.
Conducenti “professionali” – Le lettere b), c) e d) dell’articolo individuano alcune particolari categorie di guidatori, in merito al trasporto di persone ovvero alla “imponenza” del mezzo utilizzato.
Anche in questo caso abbiamo la sanzione anche per il tasso alcolemico inferiore a 0,5 e gli aumenti delle sanzioni previste dalle ipotesi di cui all’art. 186 ordinario.
Inoltre, per i guidatori individuati dalla lett. d), qualora il valore rilevato sia superiore a 1,5 g/l, vi è sempre la revoca della patente; per gli altri, invece, è necessaria la recidiva nel biennio.
Per entrambe le categorie, infine, il comma 5 del citato articolo prevede anche il reato di rifiuto di sottoporsi ai controlli, con un aumento delle pene, individuate con richiamo alla lett. c) del 186, da un terzo alla metà.
Lorenzo Zanella
Avvocato
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Treviso