Dal 26 maggio 2015 è in vigore la legge 55/2015, più nota al grande pubblico come legge sul cosiddetto divorzio breve; la legge, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’11 maggio 2015, è un provvedimento richiesto da moltissimo tempo e interviene pesantemente sulla disciplina legislativa di separazione e divorzio. Grazie a questa legge, infatti, si riducono drasticamente i tempi per la domanda di divorzio che, fino all’entrata in vigore del nuovo provvedimento legislativo, erano fissati in tre anni dall’avvenuta separazione dei coniugi, fosse essa giudiziale o consensuale.
La legge 55/2015 va a completare il quadro delle misure che accelerano i tempi di separazione e divorzio, misure che erano state introdotte alcuni mesi prima con la legge 162/2014 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile).
Legge sul divorzio breve: cosa cambia rispetto al passato
Vediamo brevemente le novità salienti della legge sul divorzio breve. Essenzialmente il provvedimento consta di tre articoli relativi a:
- anticipazione della domanda di divorzio
- scioglimento anticipato della comunione legale
- applicazione della nuova legge ai procedimenti in corso.
Anticipazione della domanda di divorzio
Il primo articolo interviene modificando l’articolo 3 comma 1 lett. B. n. 2 della celeberrima legge Fortuna-Baslini, la n. 898/1970 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio). Praticamente, per quel che concerne le separazioni giudiziali si verifica quanto sotto riportato:
- viene ridotta da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che rende legittima la domanda di divorzio;
- il termine decorre dalla comparsa dei due coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Per quanto concerne invece le separazioni consensuale si verifica quanto segue:
- viene ridotta a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che consente la proposizione della domanda di divorzio;
- il termine decorre in modo analogo dalla comparsa dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Anche se non specificato nel testo del provvedimento i sei mesi decorrono data certificata nell’accordo di separazione che i coniugi hanno raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati o comunque dalla data dell’atto che contiene l’accordo di separazione concluso di fronte all’ufficiale di stato civile.
Da quanto sopra riportato si evince che non esiste ancora la possibilità del divorzio diretto (che per moltissimi era la novità più importante e attesa); è quindi ancora obbligatorio sottostare al passaggio della separazione.
In effetti, la Commissione Giustizia del Senato aveva proposto l’inserimento di un articolo che prevedesse, con certi limiti, la possibilità di domanda di divorzio anche in assenza di separazione legale; tale articolo avrebbe consentito l’accesso al cosiddetto divorzio diretto per le coppie senza figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o figli di età inferiore ai ventisei anni economicamente non autosufficienti, tramite un ricorso congiunto presentato esclusivamente all’autorità giudiziaria competente. La proposta però non è stata approvata in aula e, sarà proposta come autonomo disegno di legge.

Il termine divorzio deriva dal latino divortium, da di-vertere ovvero “separarsi”
Scioglimento anticipato della comunione legale
Il secondo articolo della nuova legge disciplina lo scioglimento anticipato della comunione legale; viene a essere modificato l’articolo 191 del Codice Civile tramite l’inserimento di un nuovo comma che prevede lo scioglimento della comunione legale. Con l’entrata in vigore delle nuove norme, la comunione legale si scioglie:
- separazioni giudiziali: dalla data in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- separazioni consensuali: dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei due coniugi.
Grazie all’inserimento di questo comma si è in grado di definire istantaneamente i rapporti patrimoniali fra le due parti che sono in regime di comunione legale senza che sia più necessario attendere o che la sentenza di separazione giudiziale passi in giudicato oppure che venga effettuato il decreto di omologa della separazione consensuale.
Il vantaggio di tale nuovo comma è quello di definire immediatamente i rapporti patrimoniali tra i coniugi in regime di comunione legale, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o il decreto di omologa della separazione consensuale
Applicazione della nuova legge ai procedimenti in corso
L’ultima novità della legge 55/2015 è contenuta nell’articolo 3, articolo che disciplina la fase transitoria. Di fatto, grazie all’inserimento di questo articolo le nuove norme possono essere applicate anche alle domande di divorzio che sono in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge. Ciò ha validità anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale che ne costituisce il presupposto.