L’azione revocatoria è argomento di notevole interesse e merita pertanto una trattazione approfondita.
Quando si è illustrato il concetto di responsabilità patrimoniale, si è anticipato che, proprio per garantire che il debitore non possa compiere atti volti a sottrarre i propri beni dalle azioni del creditore, esistono delle specifiche azioni giudiziarie.
Una di queste è l’azione revocatoria, disciplinata dagli artt. 2901/2904 del codice civile.
La premessa, però, potrebbe indurre in errore; infatti la revocatoria, come il termine lascia intuire, interviene su un atto già compiuto dal debitore, essendo finalizzata a rendere tale comportamento inefficace nei confronti del creditore.
L’azione, quindi, ha una funzione deterrente (poiché il debitore sa che il proprio comportamento è a rischio) e una funzione recuperatoria (poiché, qualora l’atto di disposizione sia avvenuto, permette al creditore di neutralizzarne gli effetti).
Vediamo, quindi, più nel dettaglio lo strumento e, dunque, le sue condizioni di operatività.
Come funziona l’azione revocatoria
Il soggetto che può azionare la revocatoria è, come già chiarito, il creditore e la legge espressamente dispone l’irrilevanza dell’eventuale esistenza, per la richiesta di pagamento, di una condizione o di un termine.
L’oggetto dell’azione revocatoria è un qualsiasi “atto di disposizione del patrimonio con il quale il debitore rechi pregiudizio alle ragioni del creditore”. L’esempio più semplice da svolgere è quello di colui che, temendo una vendita all’asta, cede la propria abitazione a un terzo soggetto, riducendo, quindi il proprio patrimonio; altro esempio è quello di colui che cede in locazione un immobile, per un corrispettivo ridotto e per lungo periodo, per rendere meno vendibile il proprio bene.
La caratteristica essenziale dell’atto è quella di recare pregiudizio al creditore, dovendosi intendere anche il fatto di rendere “meno agevoli” le azioni di questo ultimo. Pacifico, per esempio, che anche vendere una casa per un prezzo “giusto” può essere pregiudizievole, poiché trovare il denaro è molto più complesso che trovare una casa.
Ai fini dell’azione, è molto rilevante conoscere se il credito fosse preesistente all’atto di disposizione patrimoniale. È di logica evidenza che l’atto compiuto dopo che il credito è sorto è più sospetto.
Altro aspetto importante è se l’atto di disposizione sia a titolo gratuito od oneroso; in sostanza se vi sia stato un corrispettivo in denaro o, comunque, un’utilità di natura patrimoniale per la parte che lo effettua. In materia, è particolarmente rilevante la giurisprudenza che qualifica la costituzione del fondo patrimoniale tra coniugi, quale atto a titolo gratuito.
Chiarite queste alternative, si vengono a individuare quattro possibilità che analizzeremo singolarmente.
Azione revocatoria e credito
Credito precedente all’atto di disposizione, gratuito – In questo caso, la norma, al fine di rendere fondata la domanda di revocatoria richiede che il debitore conoscesse il pregiudizio che arrecava al creditore (la cosiddetta scientia damni). Volendo sintetizzare, in modo approssimato, possiamo dire che tutti gli atti che rientrano in questa categoria sono revocabili.
Credito precedente all’atto di disposizione, oneroso – Oltre alla consapevolezza del debitore del pregiudizio per il creditore, in questa ipotesi è necessario che anche il terzo soggetto (beneficiario dell’atto che si vuole revocare) fosse consapevole del pregiudizio per il creditore.
In sostanza, la legge richiede che anche il terzo abbia la conoscenza dell’esistenza del credito; da tanto si ricava che egli aveva la conoscenza o conoscibilità agevole del pregiudizio.
Credito successivo all’atto di disposizione, gratuito – In questo caso non è più sufficiente, in capo al debitore, la consapevolezza del pregiudizio, ma si richiede che l’atto sia “dolosamente preordinato al fine di pregiudicare” il soddisfacimento del credito (la cosiddetta scientia fraudis).
Siamo, come si può comprendere, ai limiti di reati quali truffa o insolvenza fraudolenta. Un soggetto, in pratica, compie un atto, nella piena consapevolezza che, di lì a poco, andrà ad assumere un debito che, magari, teme di non poter pagare. In questo modo egli, dolosamente, crea le condizioni per evitare o rendere più difficile un’azione di recupero per il creditore.
Credito successivo all’atto di disposizione, oneroso – In questo ultimo caso, è ulteriormente necessario che vi sia la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione del “futuro” debitore.

L’oggetto dell’azione revocatoria è un qualsiasi “atto di disposizione del patrimonio con il quale il debitore rechi pregiudizio alle ragioni del creditore”.
Fattispecie concrete
È sostanzialmente impossibile individuare tutte le fattispecie concrete nelle quali si sono ritenute sussistenti le condizioni per un’azione revocatoria; tanto più che trattasi di valutazione concreta di elementi di fatto “concatenati” tra loro.
Tra le più tipiche ipotesi di ricorrenza vi sono i contratti con familiari; il rapporto di confidenza tra le parti è ritenuto un elemento sintomatico certamente della “conoscenza” dell’esistenza di debiti di una parte e, molto spesso, anche del possibile accordo su operazioni pregiudizievoli per terzi.
L’effetto dell’azione revocatoria è quello di permettere al creditore che ha agito, e ottenuto una sentenza favorevole, di svolgere un’azione esecutiva sul bene; in pratica, prendendo l’ipotesi di revocatoria su di una casa, svolta l’azione, la casa rimane di proprietà del terzo che l’ha acquistata, ma il creditore ha il diritto di venderla all’asta per ottenere, con il ricavato, il saldo del proprio avere.
Se vi sono più creditori, quindi, essi non possono beneficiare dell’azione svolta da uno di loro.
L’azione revocatoria deve essere iniziata, a pena di prescrizione, entro cinque anni dall’atto.
Oltre a quella prevista dal codice civile, sussistono, poi, specifiche ipotesi di azione revocatoria in materia fallimentare (art. 67 L.F.), come pure in materia penale (art. 193 del codice penale).
Lorenzo Zanella
Avvocato
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Treviso