La legge sull'aborto
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La legge sull'aborto 194/78 – La disciplina italiana sull'aborto contiene le "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza", 22 articoli che ne regolano l'attuazione. Vediamone gli aspetti principali:
- lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconoscendo il valore sociale della maternità e tutelando la vita umana sin dal suo inizio. Inoltre l'interruzione volontaria della gravidanza non va interpretata come mezzo per il controllo delle nascite;
- la donna che in Italia intenda ricorrere alle tecniche abortive entro i primi 90 giorni dalla gravidanza, può rivolgersi a un consultorio familiare o a una struttura socio-sanitaria all'uopo abilitata o, infine, a un medico di sua fiducia. I Consultori assistono la donna con il fine di farle superare le cause che potrebbero indurla all'IVG, proponendole possibili soluzioni ai problemi esposti, siano essi di tipo sanitario, economico o sociale. Il medico ha il compito di effettuare gli accertamenti necessari e l'obbligo di attestare l'intenzione della donna in un certificato;
- per ricorrere all'IVG devono sussistere alcune condizioni fondamentali secondo le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna, in relazione al suo stato di salute o alle sue condizioni economiche, sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o a malformazioni del concepito;
- l'aborto provocato viene effettuato da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale oppure presso uno degli ospedali pubblici specializzati. Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalle Regioni, fornite di requisiti igienico sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici. Essendo stata ammessa dalla legge sull'aborto l'obiezione di coscienza da parte dei medici, questi devono esprimersi preventivamente circa l'accettazione di queste norme;
- la richiesta di interruzione della gravidanza viene fatta personalmente dalla donna. Nel caso in cui la donna sia di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto l'assenso di chi esercita su di lei la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, il giudice tutelare, in seguito a particolari procedure, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l'interruzione della gravidanza. Se la donna fosse interdetta per infermità di mente, la richiesta di aborto può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato. Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna;
- sono previste diverse pene per chi cagioni per colpa l'interruzione della gravidanza o il parto prematuro senza il consenso della donna o senza l'osservanza delle modalità indicate espressamente dalla legge;
- il titolo X del libro II del codice penale viene abrogato. Sono altresì abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma dell'articolo 583 del codice penale.
Bilancio della legge sull'aborto – Le motivazioni
principali che avevano portato all'istituzione della legge 194/78
riguardavano soprattutto la diminuzione degli aborti terapeutici e di quelli
spontanei e inoltre l'assistenza delle donne che sempre più spesso
ricorrevano ad aborti clandestini. La legge si proponeva inoltre di favorire
la procreazione cosciente e di aiutare la maternità, tutelando la vita umana
sin dal suo inizio. Secondo le statistiche, molte di queste promesse sono
state disattese, a partire dal mancato calo degli aborti terapeutici.
Secondo alcune stime, questi aborti hanno superato i 4 milioni tra il 1978 e
il 2001, con un rapporto annuo tra numero di aborti e di nascite pari a uno
a tre. Questo indica chiaramente che si tratta di pratiche abortive
piuttosto diffuse e che non possono semplicemente spiegarsi con situazioni
oggettivamente eccezionali o con difficoltà insuperabili. Secondo i dati del
ministero della Sanità le donne che ricorrono all'aborto sono generalmente
coniugate, tra i 25 e i 34 anni e con buon livello di istruzione, con non
più di due figli e pertanto in condizioni ottimali per accogliere
un'eventuale nascituro.Dal punto di vista della clandestinità la legge sull'aborto non ha avuto il successo sperato perché, sempre secondo alcune stime ministeriali, l'aborto clandestino si attesterebbe attualmente fra cinquanta e sessantamila casi all'anno. Inoltre gli altri aspetti morali come la maggiore coscienza o responsabilità della procreazione non trova grande riscontro, visto che chi ricorre all'intervento di IVG supera del 30% coloro che hanno già interrotto la gravidanza almeno una volta, dimostrandosi così recidivi e non certo responsabilizzati di fronte a una scelta così importante com'è quella dell'aborto.
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